ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Cos’è?
L’APE – Attestato di Prestazione Energetica – più comunemente definita “Certificazione energetica” è un documento che certifica la qualità di una struttura secondo l’aspetto termico mediante l’uso di specifici parametri e descrittori.
A cosa serve?
Far realizzare una certificazione energetica serve innanzitutto a riscontrare il consumo annuo della struttura in analisi; oltre all’indicazione dei kw consumati e la classe energetica di appartenenza verranno segnalate le debolezze dell’impianto termico e consigliati gli interventi che possano agevolare la struttura sia in termini di efficienza della struttura stessa e sia in termini di consumi e di conseguenza di risparmio.
Cosa indica l’APE?
- La prestazione energetica della struttura in termini di energia attraverso rispettivi indici
- Classe energetica determinata dal calcolo
- Qualità energetica della struttura
- Requisiti minimi di efficienza energetica a norma di legge
- Emissioni di anidride carbonica
- Energia esportata
- Miglioramento dell’efficienza energetica
- Miglioramento della prestazione energetica
Chi redige l’APE?
Per la redazione dell’Ape bisogna contattare un professionista qualificato e competente tra cui ingegneri, architetti, geometra o periti, che previo obbligatorio sopralluogo stilerà l’APE e ne effettuerà il deposito presso l’ente regionale.
Quando l’APE è obbligatoria?
• Edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante, all’atto di chiusura dei lavori e/o al rilascio dell’agibilità. Per intervento importante si intende su più del 50% della struttura e sull’impianto;
• Compravendita di edifici o quote degli stessi. In questo caso l’ape andrà allegata al contratto notarile; il compenso per la redazione spetta al venditore, salvo diverse clausole.
• Locazione di intero immobile o singole unità immobiliari. Va allegata al contratto di fitto; è il proprietario a dover pagare il tecnico;
• Edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla PA (sup.utile >250 mq);
• Contratti di gestione calore presso la PA;
• Annunci immobiliari, sia per compravendita che per locazione;
• Permuta
• Transazione
• Datio in solutum
• Conferimenti in società
• Assegnazione ai soci
• Cessione di azienda (patrimonio immobiliare)
• Vendita di porzioni di immobile
Per quali immobili è obbligatoria l’APE?
Le categorie degli immobili per cui è obbligatoria l’APE sono indicate e definite dall’articolo 3 del DPR 412/93:
- E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;
- E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Questa classificazione potrebbe creare situazioni di ambiguità nel definire la categoria di immobile di appartenenza; quindi a seguire viene presentato uno schema dove ad ogni categoria catastale dell’edificio (consultabile in visura catastale) corrisponde classificazione generale degli edifici per categoria.
CATEGORIA CATASTALE DEGLI EDIFICI | CLASSIFICAZIONE GENERALE DEGLI EDIFICI PER CATEGORIA SECONDO IL DPR 412/93 |
A/1 Abitazione di tipo signorile | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/2 Abitazione di tipo civile | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/3 Abitazione di tipo economico | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/4 Abitazione di tipo popolare | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/6 Abitazione di tipo rurale | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/7 Abitazione in villini | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/8 Abitazione in ville | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/9 Castelli, palazzi di pregio artistico o storico | E.1 (1) o E.1 (2) |
A/10 Uffici e/o studi privati | E.2 |
A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi, baite, trulli, ecc.) | E.1 (1) o E.1 (2) |
B/1 Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, seminari, caserme,conventi | E.1 (1) |
B/2 Case di cura e ospedali | E.3 |
B/3 Riformatori e prigioni | E.1 (1) |
B/4 Uffici pubblici | E.2 |
B/5 Scuole e/o laboratori scientifici | E.7 |
B/6 Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d’arte, accademie che non hanno sede nella categoria A/9 | E.4 (2) |
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto | E.4 (2) |
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate | E.8 |
C/1 Negozi e botteghe | E.5 o E.4 (3) |
C/2 Magazzini e locali di deposito | No Certificazione Energetica |
C/3 Laboratori e locali di deposito | E.8 / controversa, se deposito No C.E. |
C/4 Fabbricati per arti e mestieri | E.8 |
C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse | No Certificazione Energetica |
D/1 Opifici | E.8 |
D/2 Alberghi e pensioni | E.1 (3) |
D/3 Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili | E.4 (1) |
D/4 Case di cura ed ospedali | E.3 |
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione | E.2 |
D/6 Fabbricati e locali per attività sportive | E.6 (1) – E.6 (2) – E.6 (3) |
D/7 Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni | E.8 |
D/8 Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni | E.5 |
D/10 Residence | E.1 (3) |
D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privati | E.7 |
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