ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Cos’è?

L’APE – Attestato di Prestazione Energetica – più comunemente definita “Certificazione energetica” è un documento che certifica la qualità di una struttura secondo l’aspetto termico mediante l’uso di specifici parametri e descrittori.

A cosa serve?

Far realizzare una certificazione energetica serve innanzitutto a riscontrare il consumo annuo della struttura in analisi; oltre all’indicazione dei kw consumati e la classe energetica di appartenenza verranno segnalate le debolezze dell’impianto termico e consigliati gli interventi che possano agevolare la struttura sia in termini di efficienza della struttura stessa e sia in termini di consumi e di conseguenza di risparmio.

Cosa indica l’APE?

  1. La prestazione energetica della struttura in termini di energia attraverso rispettivi indici
  2. Classe energetica determinata dal calcolo
  3. Qualità energetica della struttura
  4. Requisiti minimi di efficienza energetica a norma di legge
  5. Emissioni di anidride carbonica
  6. Energia esportata
  7. Miglioramento dell’efficienza energetica
  8. Miglioramento della prestazione energetica

Chi redige l’APE?

Per la redazione dell’Ape bisogna contattare un professionista qualificato e competente tra cui ingegneri, architetti, geometra o periti, che previo obbligatorio sopralluogo stilerà l’APE e ne effettuerà il deposito presso l’ente regionale.

Quando l’APE è obbligatoria?

• Edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante, all’atto di chiusura dei lavori e/o al rilascio dell’agibilità. Per intervento importante si intende su più del 50% della struttura e sull’impianto;
• Compravendita di edifici o quote degli stessi. In questo caso l’ape andrà allegata al contratto notarile; il compenso per la redazione spetta al venditore, salvo diverse clausole.
• Locazione di intero immobile o singole unità immobiliari. Va allegata al contratto di fitto; è il proprietario a dover pagare il tecnico;
• Edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla PA (sup.utile >250 mq);
• Contratti di gestione calore presso la PA;
• Annunci immobiliari, sia per compravendita che per locazione;
• Permuta
• Transazione
• Datio in solutum
• Conferimenti in società
• Assegnazione ai soci
• Cessione di azienda (patrimonio immobiliare)
• Vendita di porzioni di immobile

Per quali immobili è obbligatoria l’APE?

Le categorie degli immobili per cui è obbligatoria l’APE sono indicate e definite dall’articolo 3 del DPR 412/93:

  • E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;
  • E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;
  • E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
  • E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
  • E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
  • E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;
  • E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
  • E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Questa classificazione potrebbe creare situazioni di ambiguità nel definire la categoria di immobile di appartenenza; quindi a seguire viene presentato uno schema dove ad ogni categoria catastale dell’edificio (consultabile in visura catastale) corrisponde classificazione generale degli edifici per categoria.

CATEGORIA CATASTALE DEGLI EDIFICI CLASSIFICAZIONE GENERALE DEGLI EDIFICI PER CATEGORIA SECONDO IL DPR 412/93
A/1 Abitazione di tipo signorile E.1 (1) o E.1 (2)
A/2 Abitazione di tipo civile E.1 (1) o E.1 (2)
A/3 Abitazione di tipo economico E.1 (1) o E.1 (2)
A/4 Abitazione di tipo popolare E.1 (1) o E.1 (2)
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare E.1 (1) o E.1 (2)
A/6 Abitazione di tipo rurale E.1 (1) o E.1 (2)
A/7 Abitazione in villini E.1 (1) o E.1 (2)
A/8 Abitazione in ville E.1 (1) o E.1 (2)
A/9 Castelli, palazzi di pregio artistico o storico E.1 (1) o E.1 (2)
A/10 Uffici e/o studi privati E.2
A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi, baite, trulli, ecc.) E.1 (1) o E.1 (2)
B/1 Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, seminari, caserme,conventi E.1 (1)
B/2 Case di cura e ospedali E.3
B/3 Riformatori e prigioni E.1 (1)
B/4 Uffici pubblici E.2
B/5 Scuole e/o laboratori scientifici E.7
B/6 Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d’arte, accademie che non hanno sede nella categoria A/9 E.4 (2)
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto E.4 (2)
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate E.8
C/1 Negozi e botteghe E.5 o E.4 (3)
C/2 Magazzini e locali di deposito No Certificazione Energetica
C/3 Laboratori e locali di deposito E.8 / controversa, se deposito No C.E.
C/4 Fabbricati per arti e mestieri E.8
C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse No  Certificazione Energetica
D/1 Opifici E.8
D/2 Alberghi e pensioni E.1 (3)
D/3 Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili E.4 (1)
D/4 Case di cura ed ospedali E.3
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione E.2
D/6 Fabbricati e locali per attività sportive E.6 (1) – E.6 (2) – E.6 (3)
D/7 Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni E.8
D/8 Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni E.5
D/10 Residence E.1 (3)
D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privati E.7

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