Dal 3 giugno 2026 entrerà in vigore anche in Italia un nuovo quadro normativo destinato a incidere concretamente sul settore edilizio e impiantistico; il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2025 (Decreto Requisiti Minimi) che unifica organicamente in un unico testo tutti gli obblighi in materia e introduce specifici obblighi legati all’infrastrutturazione elettrica degli edifici, imponendo la presenza di un numero minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici.

La misura si inserisce nel più ampio percorso di transizione energetica e sviluppo della mobilità sostenibile, trasformando un’opportunità tecnologica in un vero e proprio adempimento normativo e coinvolgendo un’ampia gamma di edifici. Per professionisti, imprese e proprietari immobiliari diventa essenziale comprendere fin da subito cosa cambia, quali sono gli obblighi previsti e come adeguarsi senza incorrere in criticità operative o sanzioni.
In questo articolo analizziamo in modo chiaro e operativo i contenuti del decreto, soffermandoci sugli aspetti più rilevanti: ambito di applicazione, requisiti tecnici, scadenze e strategie per una corretta pianificazione degli interventi.
Cos’è il Decreto Requisiti Minimi e cosa cambia
Il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025:
- aggiorna in modo significativo la normativa sull’efficienza energetica degli edifici;
- introduce nuovi obblighi e metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
- prevede l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.Il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025:
In continuità con il D.Lgs. 48/2020, il provvedimento rende più stringenti e strutturati i requisiti tecnici, estendendo per la prima volta gli obblighi anche agli edifici non residenziali esistenti, indipendentemente da interventi edilizi. Si tratta di un cambiamento rilevante: l’adeguamento non è più legato solo a nuove costruzioni o ristrutturazioni, ma diventa un requisito autonomo con scadenze precise, rendendo necessaria una pianificazione anticipata da parte di imprese e proprietari.
Quando si applica il Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025?
Uno degli aspetti più rilevanti del Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 riguarda la definizione puntuale dell’ambito di applicazione; il decreto stabilisce gli obblighi in funzione di tre variabili principali:
- tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione importante o edificio esistente);
- destinazione d’uso (residenziale o non residenziale);
- caratteristiche del parcheggio (interno o adiacente all’edificio, ad accesso pubblico o privato).
Questa articolazione consente di modulare gli obblighi, ma richiede al tempo stesso un’attenta valutazione caso per caso.
Edifici NON residenziali: chi è obbligato?
Rientrano tra gli edifici non residenziali tutte le strutture destinate ad attività diverse dall’abitazione continuativa (a titolo esemplificativo: strutture sanitarie, uffici, infrastrutture di trasporto, attività produttive, parcheggi, strutture ricettive, centri commerciali, grande distribuzione); per questa categoria, il decreto introduce obblighi distinti a seconda dello stato dell’immobile:
- Nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti con oltre 10 posti auto → obbligo immediato di installazione di punti di ricarica (secondo le soglie previste dalla normativa).
- Edifici esistenti, anche in assenza di interventi edilizi, con oltre 20 posti auto → obbligo di adeguamento entro scadenze progressive già definite (prevedono un primo step e un successivo incremento dei requisiti nel tempo).
Quest’ultimo aspetto rappresenta una novità significativa: anche gli immobili già operativi sono chiamati a adeguarsi, indipendentemente da lavori di riqualificazione.
Edifici residenziali: obbligo di predisposizione
Per quanto riguarda gli edifici residenziali, il decreto adotta un approccio diverso; in caso di:
- nuova costruzione, oppure
- ristrutturazione importante,
con più di 10 posti auto, non è richiesta l’installazione immediata delle colonnine di ricarica, bensì la predisposizione dell’infrastruttura impiantistica.
In particolare, è prevista la realizzazione di canalizzazioni idonee (tubi corrugati) che consentano una futura installazione semplificata dei punti di ricarica; tali elementi devono rispettare specifiche norme tecniche di riferimento e dimensionamenti minimi, differenziati in base alla modalità di posa (in struttura o interrata). Questa impostazione consente di ridurre i costi futuri e facilitare l’adeguamento progressivo degli edifici alla diffusione della mobilità elettrica.
Il ruolo del parcheggio: accesso pubblico o privato
Un ulteriore elemento determinante è rappresentato dalla tipologia di parcheggio associato all’edificio; per gli immobili non residenziali, il numero minimo di punti di ricarica richiesti varia infatti in base alla destinazione del parcheggio:
- Parcheggi ad accesso pubblico (es. centri commerciali, aeroporti, supermercati)
- Parcheggi ad accesso privato (es. sedi aziendali, flotte aziendali, parcheggi per dipendenti)
In linea generale, i parcheggi privati sono soggetti a requisiti leggermente più stringenti, in quanto destinati a un utilizzo più continuativo e prevedibile.
Quanti punti di ricarica bisogna installare?
Il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 definisce in modo preciso anche le caratteristiche tecniche e il numero minimo di punti di ricarica da installare negli edifici soggetti all’obbligo; il decreto distingue due diverse categorie di infrastrutture di ricarica, in funzione della potenza e della tecnologia utilizzata:
- Tipologia A (ricarica in corrente alternata – AC) con potenza pari o superiore a 7,4 kW e corrente minima di 32 A per fase → soluzione tipicamente utilizzata in contesti residenziali, aziendali e parcheggi a uso prolungato
- Tipologia B (ricarica in corrente continua – DC) con potenza pari o superiore a 50 kW → destinata a ricariche rapide, più frequenti in ambito pubblico o ad alta rotazione
Questa distinzione è fondamentale in fase progettuale, poiché incide sia sui costi di installazione sia sul dimensionamento degli impianti elettrici.
Come si calcola il numero minimo di colonnine?
Il numero di punti di ricarica richiesto non è fisso, ma varia in funzione di tre parametri principali:
- tipologia di edificio e intervento (nuova costruzione, ristrutturazione o edificio esistente);
- numero complessivo di posti auto disponibili;
- destinazione del parcheggio (accesso pubblico o privato).
In generale, il decreto adotta un criterio proporzionale: all’aumentare dei posti auto, cresce anche il numero minimo di infrastrutture di ricarica richieste; un aspetto rilevante, inoltre, riguarda la differenza tra le due tipologie di parcheggio:
- nei parcheggi ad accesso pubblico (come centri commerciali, aeroporti, strutture ricettive), il numero richiesto è generalmente più contenuto, in quanto si considera un utilizzo più distribuito nel tempo;
- nei parcheggi ad accesso privato (ad esempio aziendali o dedicati a flotte), i requisiti risultano più stringenti, per garantire una maggiore disponibilità di ricarica continuativa.
Requisiti tecnici obbligatori per le infrastrutture di ricarica
Il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 introduce, oltre agli obblighi quantitativi, anche specifici requisiti tecnici per la progettazione e gestione delle infrastrutture di ricarica, fondamentali per garantire sicurezza, efficienza e integrazione con la rete elettrica.
- Smart Charging – le infrastrutture di ricarica installate devono essere in grado di fornire servizi di tipo V1G / “smart charging”, ovvero V2G nel caso i veicoli possano erogare servizi alla rete attraverso le infrastrutture di ricarica, che consentirà agli stessi di restituire energia alla rete, contribuendo a un sistema energetico più flessibile e sostenibile.
- Requisiti di sicurezza antincendio – particolare attenzione è dedicata alla sicurezza, con l’obbligo di adottare soluzioni progettuali idonee a prevenire e limitare la propagazione di incendi, sia all’interno dell’edificio sia nelle aree esterne adiacenti; questo implica una corretta valutazione dei rischi, la scelta di materiali adeguati e l’integrazione con i sistemi di protezione esistenti.
- Sicurezza per operatori e interventi di emergenza – gli impianti devono essere progettati e realizzati in modo da garantire condizioni di sicurezza durante tutte le fasi operative, comprese manutenzione, ispezione ed eventuali interventi di emergenza; ciò richiede un’attenta pianificazione degli spazi, l’accessibilità delle componenti e l’adozione di soluzioni tecniche conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
- Obbligo di registrazione sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) – per le infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico, è previsto l’obbligo di registrazione dei punti di ricarica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN); questo adempimento consente di monitorare la diffusione delle infrastrutture sul territorio e di garantire maggiore trasparenza e accessibilità agli utenti finali.
Decreto Requisiti Minimi: calendario e scadenze operative
Il decreto introduce scadenze differenziate in base alla tipologia di edificio:
- 3 giugno 2026: entrata in vigore del decreto;
- 1° gennaio 2025: primo adeguamento per edifici non residenziali esistenti con oltre 20 posti auto;
- 1° gennaio 2030: incremento dei punti di ricarica per gli stessi edifici;
- Immediato: obbligo per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti già in fase progettuale.
La scadenza del 2025 potrebbe essere prorogata dal MASE, ma non vi sono certezze; considerati i tempi tecnici necessari per progettazione, autorizzazioni e installazione, è consigliabile muoversi in anticipo, evitando interventi urgenti più costosi e complessi.
Chi è esente dagli obblighi del Decreto Requisiti Minimi
Il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 prevede specifiche casistiche in cui gli obblighi relativi all’installazione delle infrastrutture di ricarica non trovano applicazione (ex art. 4, comma 1-bis, lettera f del decreto legislativo 192/2005); si tratta di situazioni particolari, individuate per evitare oneri sproporzionati o incompatibilità tecniche. In particolare, le prescrizioni del decreto non si applicano nei seguenti casi:
- Edifici di proprietà di PMI e da esse occupati – sono esclusi gli immobili appartenenti a piccole e medie imprese (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro), purché utilizzati direttamente dall’impresa stessa.
- Interventi edilizi già avviati – per edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione importante, gli obblighi non si applicano se la richiesta di titolo abilitativo (permesso di costruire o equivalente) è stata presentata entro il 10 marzo 2021.
- Costi sproporzionati rispetto all’intervento – l’installazione delle infrastrutture di ricarica non è obbligatoria qualora il relativo costo superi il 7% del valore complessivo della ristrutturazione importante.
- Vincoli tecnici legati alla rete elettrica – sono previste deroghe nei casi in cui le infrastrutture di canalizzazione siano basate su microsistemi isolati e comportino criticità rilevanti per la stabilità o la gestione della rete locale.
- Edifici pubblici già conformi alla normativa vigente – restano esclusi gli immobili pubblici che risultano già adeguati alle disposizioni del D.Lgs. 257/2016 in materia di infrastrutture per combustibili alternativi.
Nonostante la presenza di queste esclusioni, la loro applicabilità deve essere verificata con attenzione; in molti casi, infatti, è necessario effettuare valutazioni tecniche ed economiche specifiche, che tengano conto delle caratteristiche dell’edificio, dell’impianto esistente e del contesto energetico. Per questo motivo, è consigliabile affidarsi a un professionista qualificato, in grado di analizzare la situazione concreta e individuare correttamente eventuali margini di esenzione o, al contrario, gli obblighi effettivi da rispettare.
Come prepararsi: i passaggi essenziali
L’adeguamento al Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 richiede una pianificazione anticipata e un approccio strutturato, per evitare errori e costi aggiuntivi; i passaggi principali sono:
- identificare la tipologia di edificio (residenziale o non residenziale, nuovo, esistente o in ristrutturazione);
- verificare il numero di posti auto, per capire se si rientra nelle soglie previste;
- controllare eventuali esclusioni applicabili;
- affidarsi a un professionista per la progettazione dell’impianto (dimensionamento, potenza, smart charging);
- valutare l’investimento, anche in relazione a possibili agevolazioni fiscali;
- realizzare l’impianto con operatori qualificati e nel rispetto della normativa.
Anticipare questi passaggi consente di gestire l’adeguamento in modo più efficiente, trasformando un obbligo normativo in un’opportunità di valorizzazione dell’immobile.
Conclusioni
Il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2025 segna un cambio di paradigma nella mobilità elettrica in Italia, introducendo obblighi concreti con scadenze e requisiti tecnici definiti; per i gestori di immobili non residenziali è fondamentale attivarsi per tempo: l’adeguamento richiede infatti diverse fasi, dalla progettazione alle autorizzazioni fino alla realizzazione degli impianti. Pianificare in anticipo consente di evitare criticità e ottimizzare i costi.
Le tabelle del Decreto Requisiti minimi DM 28 ottobre 2025



Fonti normative
- Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 (G.U. n. 283 del 5 dicembre 2025)
- D.Lgs. 48/2020
- D.Lgs. 257/2016
- D.Lgs.192/2005
- DPR 412/1993

